lunedì 21 giugno 2010

La Repubblica della sera





















La Repubblica della sera
la notte in cui tutte le vacche sono nere...

Salva-pedofili un cazzo

di Roman Polansky


È inaccettabile la polemica sorta negli ultimi giorni in ordine al cosiddetto emendamento salva-pedofili. Una polemica a dir poco sterile, se non dannosa, in quanto fondata su presupposti palesemente falsi. Prima di spiegare il senso delle mie affermazioni riporto in primis il testo di due emendamenti. L’emendamento incriminato e l’emendamento dimenticato:
Emendamento n. 1707: "Al comma 22, dopo le parole: «dall'articolo 609-quater» inserire le seguenti: «, escluso il caso previsto dal quarto comma»".
Emendamento n. 1241: "Dopo il comma 22, inserire il seguente: «22-bis. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale»".
Chi polemizza non ha la minima conoscenza del codice di procedura penale, né tanto meno delle fattispecie criminose in materia di reati sessuali e dimentica uno dei due emendamenti al disegno di legge sulle intercettazioni, il su citato n. 1241.
Dato il tecnicismo delle parole riportate tenterò di fare un po’ di chiarezza. Il nostro codice di procedura penale disciplina agli artt. 379 e seguenti l’istituto dell’arresto in flagranza. Tale misura può essere obbligatoria o facoltativa: i presupposti sono che il colpevole sia stato colto in flagranza e che abbia commesso uno dei reati indicati negli artt. 380 o 381 c.p.p. Nei casi previsti dall’art. 380 c.p.p. le forze dell’ordine hanno l’obbligo di procedere all’arresto. Nei casi di cui all’art. 381, hanno la facoltà. La misura dell’arresto è detta – accanto al fermo – misura precautelare (perché finalizzata a garantire l’applicabilità di una misura cautelare) e deve sottostare ai rigidi parametri dettati dalla Carta Costituzionale (art. 13) e dal codice di rito; per questo è sempre necessario che vi sia la convalida da parte dell’autorità giudiziaria.
Come è evidente - ma non per tutti - l’arresto si distingue dalla condanna definitiva che in uno Stato di primordiale civiltà deve seguire ad un giusto processo e non ad una cattura in piazza. Detto questo occorre sottolineare che i due emendamenti non salvano nessun pedofilo. Al contrario, con l’emendamento n. 1241 si introduce per la prima volta nell’art. 380 c.p.p. l’obbligo di arresto a carico delle forze dell’ordine che colgano taluno in flagranza nell’atto di commettere il reato di cui all’art. 609 quater (atti sessuali con minorenne). Attenzione; oggi l’arresto per questo reato è solo facoltativo: non obbligatorio! Il Legislatore ha voluto con l’emendamento dimenticato (1241) rendere ancora più rigido il trattamento precautelare, eliminando la discrezionalità delle forze dell’ordine operanti. Con l’emendamento incriminato (1707) si è invece voluto limitare l’obbligo di arresto, lasciandolo misura meramente facoltativa – come di fatto è già al giorno d’oggi – per i fatti di minore gravità. Ovviamente non viene introdotta alcuna forma di violenza sessuale lieve – come erroneamente è stato affermato – posto che l’art. 609 quater prevede già una fortissima attenuazione di pena per i fatti di minore gravità. Del resto non stiamo neppure parlando di violenza sessuale, ma di atti sessuali con minorenne, due fattispecie già tenute distinte dal Codice (art. 609 bis, ter e art. 609 quater) a partire dal presupposto che in un caso vi è il consenso del minore alla prestazione sessuale, nell’altro vi è invece vera e propria violenza.
Il fatto che si parli di violenza sessuale lieve nei confronti di minorenne è falso. È falso non solo perché l’emendamento (non accolto) non riguardava la violenza sessuale (come ho appena sottolineato), ma anche perché – come è giusto che sia – è ed era già prevista dal codice penale una attenuante per i fatti di minore gravità (art. 609 quater, c. IV). Un palpeggiamento non è uno stupro. La penetrazione di un minore, non è una carezza (anche se morbosa). Tutte queste gravi fattispecie sono punite con pene severe, ma con un diverso trattamento sanzionatorio. In ogni caso l’arresto – che è misura precautelare – semplicemente non c’entra nulla. Buttare tutto nel calderone è atteggiamento grave e contrario ai principi che ispirano i moderni sistemi garantisti. D’altra parte la risposta alle infondate critiche dell’opposizione giunta oggi dal Giornale è a sua volta fuorviante: lo sbaciucchiamento fra minori è condotta perfettamente lecita che nessuno si sogna di punire in nessun modo e che non potrebbe mai in alcun modo giustificare l’arresto. Credo che la fuga dalla legalità a cui penosamente assistiamo ogni giorno che passa debba essere l’unico vero obbiettivo di coloro i quali – come me – criticano amaramente l’operato dei nostri governanti. La polemica sterile lascia terreno poco fertile.

1 commento:

  1. il problema è uno solo,ed è gravissimo: perchè in Italia si fa in modo che la legge non sia conosciuta? Stavolta, come molte altre, si infila un "commino" che non c'entra proprio niente col corpo della legge: giusto o non giusto, in regola o meno col c.p.p., ecc., ecc., ma FUORI POSTO.Chi mai andrebbe a cercare perle in una miniera di pirite? chi mai cercherebbe una norma sulla pedofilia dentro una legge che tratta, sì, di reati, ma di reati in genere, e che non si preoccupa di stabilirne modalità d'arresto o di pena, ma soltanto di come scoprirli? Certo, c'è chi ha interesse a tenerli nascosti.

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